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LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1967)
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Testo in vigore dal: 30-5-1967
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 18 MAGGIO 1967, N. 318))