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LEGGE 10 novembre 1964, n. 1175

Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine.

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Testo in vigore dal:  20-11-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalità previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, ridotte del 20 per cento.
Le medesime tariffe, con la stessa riduzione, sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai Comuni e loro concessionari per pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959.