stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 novembre 1964, n. 1175

Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 20-11-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fermi  gli  effetti  della  prescrizione previsti dall'articolo 48,
terzo  comma,  del  testo  unico per la finanza locale, approvato con
regio  decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni
ed  aggiunte,  per  le  pubbliche  affissioni e la pubblicita' affine
effettuate  dopo  il  2  luglio  1959  e prima del 13 agosto 1961, si
applicano  le  tariffe  deliberate  nei  termini  e  con le modalita'
previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, ridotte del 20 per cento.
  Le  medesime  tariffe,  con  la  stessa riduzione, sono applicabili
anche  ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai
Comuni   e  loro  concessionari  per  pubblicita'  affine  effettuata
anteriormente al 3 luglio 1959.