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LEGGE 10 novembre 1964, n. 1174

Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 e di un contributo di L. 7.600.000 a copertura di annualità passate a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati.

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Testo in vigore dal:  4-12-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1963-64.