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LEGGE 10 novembre 1964, n. 1174

Concessione di un contributo annuo di L. 1.900.000 e di un contributo di L. 7.600.000 a copertura di annualità passate a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati.

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Testo in vigore dal: 4-12-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione  di  un  contributo  annuo di lire
1.900.000  a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i
rifugiati  per  la  durata  di cinque esercizi finanziari a decorrere
dall'esercizio 1963-64.