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LEGGE 21 ottobre 1964, n. 1012

Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito.

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Testo in vigore dal:  14-11-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 gennaio 1965 è istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato.
L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.