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LEGGE 21 ottobre 1964, n. 1012

Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito.

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Testo in vigore dal: 14-11-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1  gennaio 1965 e' istituita per la durata di un
triennio  un'addizionale  all'imposta  complementare  progressiva sul
reddito a favore dello Stato.
  L'addizionale  si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10
milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.