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LEGGE 6 ottobre 1964, n. 982

Estensione ai sanitari degli ospedali psichiatrici delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-11-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli ospedali psichiatrici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MARIOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE