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LEGGE 6 ottobre 1964, n. 982

Estensione ai sanitari degli ospedali psichiatrici delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 11-11-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954,
n. 596, sono estese ai sanitari degli ospedali psichiatrici.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 ottobre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                                    MORO - MARIOTTI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE