stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 luglio 1964, n. 635

Norme per l'esecuzione di opere marittime nei porti situati oltre il confine orientale esistente prima della guerra 1915-18.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-8-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

In deroga a quanto disposto dal capo III del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, la spesa di lire 250 milioni relativa ad opere marittime indispensabili ed urgenti eseguite nei porti di Monfalcone e Grado situati oltre il confine orientale esistente prima della guerra 1915-18, è assunta a totale carico dello Stato.
Detta spesa graverà sul capitolo 140 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI MORO - PIERACCINI - TAVIANI - COLOMBO - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE