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LEGGE 6 luglio 1964, n. 635

Norme per l'esecuzione di opere marittime nei porti situati oltre il confine orientale esistente prima della guerra 1915-18.

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Testo in vigore dal: 19-8-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In deroga a quanto disposto dal capo III del regio decreto 2 aprile
1885,  n.  3095,  la  spesa  di  lire  250  milioni relativa ad opere
marittime  indispensabili ed urgenti eseguite nei porti di Monfalcone
e  Grado  situati  oltre  il  confine orientale esistente prima della
guerra 1915-18, e' assunta a totale carico dello Stato.
  Detta spesa gravera' sul capitolo 140 dello stato di previsione del
Ministero  dei  lavori  pubblici  per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 luglio 1964

                                SEGNI

                                          MORO - PIERACCINI - TAVIANI
                                                - COLOMBO - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE