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LEGGE 28 giugno 1964, n. 444

Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1964)
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Testo in vigore dal:  15-7-1964

Art. 47



Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, è autorizzata la spesa di lire 7.354.750.000 di cui: lire 22.500.000 e lire 15.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356; lire 87.500.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena Ponte Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, numero 1714 e lire 7.229.750.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e Completamento di opere pubbliche esistenti, nonché al saldo per il completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;
c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926 n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, numero 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949,
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il migliora mento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura
g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitali, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;
h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.