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LEGGE 28 giugno 1964, n. 444

Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1964)
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Testo in vigore dal: 15-7-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore,  delle  imposte  e delle tasse di ogni specie e il versamento
nelle  casse  dello  Stato  delle  somme e dei proventi dovuti per il
periodo   1  luglio-31  dicembre  1964,  giusta  l'annesso  stato  di
previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
  E'  altresi'  autorizzata  l'emanazione dei provvedimenti necessari
per  rendere  esecutivi  i  ruoli delle imposte dirette pertinenti il
periodo medesimo.