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LEGGE 6 febbraio 1963, n. 222

Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  2-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui al l'articolo 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 775, per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e consolari i seguenti posti:
n. 65 assistente capo;
n. 210 primo assistente;
n. 50 assistente;
n. 90 coadiutore Capo;
n. 310 primo coadiutore;
n. 100 coadiutore;
n. 290 primo aggiunto di cancelleria;
n. 80 aggiunto di carpenteria;
n. 180 primo subalterno;
n. 60 subalterno.