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LEGGE 6 febbraio 1963, n. 222

Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 2-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fini  dell'attribuzione  dell'assegno base di cui al l'articolo
11,  secondo  comma,  della  legge  30  giugno  1954,  n. 775, per il
personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero
degli  affari  esteri  sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e
consolari i seguenti posti:
    n. 65 assistente capo;
    n. 210 primo assistente;
    n. 50 assistente;
    n. 90 coadiutore Capo;
    n. 310 primo coadiutore;
    n. 100 coadiutore;
    n. 290 primo aggiunto di cancelleria;
    n. 80 aggiunto di carpenteria;
    n. 180 primo subalterno;
    n. 60 subalterno.