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LEGGE 10 novembre 1963, n. 1516

Corresponsione di una indennità "una tantum" ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

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Testo in vigore dal:  8-12-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai titolari di pensioni dirette, indirette e di riversibilità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, è corrisposta una indennità una tantum pari ad un sedicesimo dell'ammontare annuo delle pensioni stesse.
Detta indennità non può, comunque, essere inferiore a lire 10.000 e sarà corrisposta con la prima rata di pensione successiva all'entrata in vigore della presente legge.