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LEGGE 10 novembre 1963, n. 1516

Corresponsione di una indennità "una tantum" ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

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Testo in vigore dal: 8-12-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  titolari  di  pensioni dirette, indirette e di riversibilita' a
carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di
trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate
con  decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 28 luglio
1961,  n.  830,  e'  corrisposta una indennita' una tantum pari ad un
sedicesimo dell'ammontare annuo delle pensioni stesse.
  Detta indennita' non puo', comunque, essere inferiore a lire 10.000
e  sara'  corrisposta  con  la  prima  rata  di  pensione  successiva
all'entrata in vigore della presente legge.