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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 113

Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra.

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Testo in vigore dal:  15-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, è prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962.

La presente legge, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI - TREMELLONI - GUI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO