stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 113

Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 15-3-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con la legge 2 aprile
1958,  n.  363,  che  prescrive  norme per salvare i ragazzi d'Italia
dalla  deflagrazione  degli ordigni di guerra, e' prorogata per altri
cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962.

  La  presente  legge,  del  sigillo dello Stato, sara' inserta nella
Raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                 FANFANI - TREMELLONI
                                                    - GUI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO