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LEGGE 2 marzo 1963, n. 806

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).

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Testo in vigore dal:  30-6-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i segenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961:
1) Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi;
2) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi;
3) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).