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LEGGE 2 marzo 1963, n. 806

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).

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Testo in vigore dal: 30-6-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
segenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961:
    1)   Convenzione   internazionale  concernente  il  trasporto  di
viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi;
    2)  Convenzione  internazionale concernente il trasporto di merci
per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi;
    3)   Protocollo   addizionale   alle  Convenzioni  internazionali
concernenti  il  trasporto  per  ferrovia di viaggiatori e di bagagli
(C.I.V.) e di merci (C.I.M.).