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LEGGE 26 febbraio 1963, n. 259

Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonchè condizioni di rilascio di certificati di Importazione e di esportazione di cereali e loro derivati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  7-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la farina di frumento (v.
d. ex 11.01-A), per le semole ed i semolini di frumento (v. d. ex 11.02-A-I), esportati verso Paesi non comunitari, in luogo del rimborso di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, può essere accordata, a richiesta degli interessati, l'importazione, in esenzione da prelievo, di una quantità di grano nelle misure e nei termini stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni adottati dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.
L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.