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LEGGE 26 febbraio 1963, n. 259

Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonchè condizioni di rilascio di certificati di Importazione e di esportazione di cereali e loro derivati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 7-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la farina di frumento (v.
d.  ex  11.01-A),  per  le semole ed i semolini di frumento (v. d. ex
11.02-A-I),  esportati  verso  Paesi  non  comunitari,  in  luogo del
rimborso  di  cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n.
955,  convertito  nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, puo' essere
accordata,   a   richiesta   degli  interessati,  l'importazione,  in
esenzione  da  prelievo, di una quantita' di grano nelle misure e nei
termini  stabiliti  dai  regolamenti  e  dalle decisioni adottati dai
competenti Organi della Comunita' Economica Europea.
  L'importazione  di  cui  al  precedente  comma  e'  subordinata  ad
apposita  autorizzazione  da rilasciarsi dal Ministero delle finanze,
su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni
e  nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del
commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.