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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 359

Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato.

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Testo in vigore dal:  3-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, di dar corso, con o senza modifiche, ai reintegri a carico del bilancio dello Stato concessi dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana per i maggiori costi di merci di riconosciuta necessità ai fini dell'approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: minerali ferrosi e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoi e pelli, prodotti chimici e petroliferi.