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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1976)
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Testo in vigore dal:  21-12-1967
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Art. 136


Ai militari di truppa del Corpo in servizio continuativo è esteso l'obbligo della iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della applicazione della legge 19 gennaio 1942 e successive disposizioni modificative ed integrative.
((I vice brigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiori al quinto e con la osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificatorie.
A tal fine lo stipendio o paga fruiti dal detto personale viene assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modifiche))
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L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.