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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 53

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1971)
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Testo in vigore dal:  2-3-1963

Art. 12


Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dai seguenti:
"Può conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, semprechè abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.
L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista nei due comma precedenti dovrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione".