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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 53

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1971)
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Testo in vigore dal: 2-3-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  dalla Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal
seguente:
  "La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
    a)  dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto
appartiene;
    b) dall'indennita' di contingenza
    c) dagli aumenti per anzianita';
    d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
    e) dalla tredicesima mensilita';
    f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
  Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di
contratto,  in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno
essere   commisurati  all'intera  retribuzione  mensile  che  sarebbe
spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
  La  retribuzione  cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e'
quella  soggetta  a contributo, determinate a norma del secondo comma
dell'articolo 17".