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LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
Testo in vigore dal:  2-3-1963
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

((La retribuzione soggetta a contributo è costituita:
a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
b) dall'indennità di contingenza
c) dagli aumenti per anzianità;
d) dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa
e) dalla tredicesima mensilità;
f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo è quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17))
.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".