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LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141

Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1998)
Testo in vigore dal:  15-7-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 9


Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:
1) l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, da articolarsi su tre compartimenti di traffico aereo, e la determinazione delle attribuzioni dell'organizzazione centrale, dei compartimenti e delle circoscrizioni di aeroporto, con un criterio di largo decentramento dei servizi ed attribuzione di ampi poteri deliberanti agli organi preposti ai servizi periferici, e con caratteristiche di definitività per quei provvedimenti di competenza degli stessi per cui non sia indispensabile da previsione della facoltà di ricorso;
2) la corrispondente organizzazione decentrata dei servizi di ragioneria, e di controllo, con l'utilizzazione a tal fine dei già esistenti uffici periferici della Ragioneria e della Corte dei conti.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141".