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LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141

Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1998)
Testo in vigore dal: 15-7-1998
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile.
  Ad  esso sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni esercitati
dal  Ministero  della  difesa in materia di aviazione civile, nonche'
tutte  le  competenze gia' attribuite dal Codice della navigazione al
Ministero dell'aeronautica.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma
1,  lettera  m))  che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni
sotto  elencate,  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore dei
decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio
1963, n. 141".