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LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141

Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1998)
Testo in vigore dal:  15-7-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


Per l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni di cui al precedente articolo è istituito nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un Ispettorato generale dell'aviazione civile, cui è preposto un direttore generale.
L'organizzazione centrale comprende:
a) il servizio degli affari generali e del personale;
b) il servizio degli aeroporti;
c) il servizio dei trasporti aerei.
Le circoscrizioni di aeroporto di cui all'articolo 688 del Codice della navigazione sono determinate con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
La Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Nell'ambito della predetta Ragioneria tutti i servizi concernenti l'aviazione civile devono essere affidati a ripartizioni organiche diverse da quelle che si occupano dei trasporti.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141".