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LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141

Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1998)
Testo in vigore dal:  15-7-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 10


Il Governo della Repubblica è delegato altresì a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:
1) l'istituzione dei ruoli organici degli impiegati civili strettamente indispensabili in relazione alle effettive esigenze dei servizi dell'ispettorato generale dell'aviazione civile e comunque per un numero di posti non superiore a 350 e la prima formazione dei ruoli stessi mediante trasferimenti e concorsi riservati.
Per i trasferimenti negli istituendi ruoli dovrà essere osservato il criterio di consentire l'inquadramento a domanda nel limite dei posti disponibili e nelle carriere e qualifiche corrispondenti al personale civile del ruolo ordinario del Ministero della difesa.
I concorsi dovranno essere per titoli, riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, e per titoli e per esame speciale, consistente in un colloquio sui servizi di istituto dell'Ispettorato generale, riservati agli ufficiali in ausiliaria e nella riserva ed al personale civile dei ruoli aggiunti delle carriere direttive e di concetto del Ministero della difesa-aeronautica.
I concorsi riservati al personale militare potranno concernere anche qualifiche superiori a quelle iniziali e non più di due quinti dei posti disponibili dopo i trasferimenti: l'ammissione ai concorsi stessi dovrà essere consentita avendo riguardo all'assimilazione risultante dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
I concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti non potranno concernere qualifiche superiori a consigliere di prima classe, o equiparata, delle carriere direttive e a segretario o equiparata delle carriere di concetto e non più di due quinti dei posti disponibili dopo i trasferimenti.
Per la copertura dei posti disponibili dopo i trasferimenti in ciascuna delle qualifiche non superiori ad archivista, o equiparata delle carriere esecutive e ad usciere capo, o equiparata, delle carriere del personale ausiliario dovrà essere osservato il criterio di conferire la totalità di detti posti al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa-aeronautica.
I trasferimenti e i concorsi di cui al presente punto n. 1) sono riservati al personale in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo del Ministero difesa-aeronautica e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;
2) l'istituzione di un ruolo degli operai dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nel quale inquadrare gli operai che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici e appartengono al ruolo operai del Ministero della difesa-aeronautica o abbiano titoli ad essere inquadrati, ai sensi dell'articolo 62 della legge 3 marzo 1961, n. 90. L'organico degli operai del Ministero della difesa-aeronautica dovrà essere ridotto del numero dei posti previsti per il ruolo di nuova istituzione;
3) il trasferimento al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - degli impiegati civili non di ruolo del Ministero della difesa-aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141".