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LEGGE 28 gennaio 1963, n. 99

Concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania.

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Testo in vigore dal:  14-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1962, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.