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LEGGE 28 gennaio 1963, n. 99

Concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania.

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Testo in vigore dal: 14-3-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   concesso   all'Ente  autonomo  per  l'acquedotto  pugliese  un
contributo  straordinario,  da  parte dello Stato, medesimo ha dovuto
sostenere,  durante  il  periodo dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1962,
per   l'esercizio   e  la  manutenzione  ordinaria  degli  acquedotti
dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.