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LEGGE 28 gennaio 1963, n. 29

Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie.

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Testo in vigore dal:  7-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economati, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, è concessa una indennità una volta tanto di:
lire 30.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, non soggetti alle imposte di ricchezza mobile e complementare e alla addizionale E.C.A.;
lire 31.315 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.877 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, soggetti alla imposta di ricchezza mobile del 4 per cento e alla addizionale E.C.A.;
lire 31.864 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 21.243 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità soggetti alle imposte di ricchezza mobile del 4 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.;
lire 33.501 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 22.334 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, soggetti alle imposte di ricchezza mobile dell'8 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.
La predetta indennità non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni o assegni, né va assoggettata alla ritenuta per l'assistenza sanitaria ai pensionati.
Detta indennità compete anche ai titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Ai titolari di più pensioni o assegni spetta una sola indennità una volta tanto nella misura che risulta più favorevole.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni o assegni a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari e del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo onere resta a carico dei Fondi predetti.