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LEGGE 12 febbraio 1955, n. 44

Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione italiana.

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Testo in vigore dal:  18-3-1955

Art. 10


Per gli ex dipendenti degli enti pubblici considerati dal decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che godessero già del trattamento di pensione e che si trovino in possesso della cittadinanza italiana od abbiano comunque presentato a tal fine regolare dichiarazione di opzione, il pagamento del trattamento di pensione viene effettuato dallo Stato, applicando le norme contenute nel regio decreto 23 agosto 1943, n. 731, e nel decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69.