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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 482

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura per conto di terzi nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

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Testo in vigore dal:  5-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 2 luglio 1960, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi, stipulato tra il Gruppo Provinciale degli Industriali Trebbiatori e il Sindacato Provinciale della Federazione dei Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione - U.I.L.Terra -, e, in pari data, tra il Gruppo Provinciale degli Industriali Trebbiatori e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale dei Braccianti e Salariati Agricoli - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 12 luglio 1960, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 della provincia di Catanzaro, in data 16 giugno 1961 e n. 13 della provincia di Reggio Calabria, in data 20 luglio 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 2 luglio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi;
- per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 12 luglio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la trebbiatura;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei, confronti di tutti gli operai considerati nei contratti di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura per conto terzi nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 26. - VILLA