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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 482

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura per conto di terzi nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

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Testo in vigore dal: 5-7-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto,  per  la  provincia  di Catanzaro, il contratto collettivo 2
luglio  1960,  per  gli  operai dipendenti dalle aziende esercenti la
trebbiatura  meccanica  dei cereali per conto terzi, stipulato tra il
Gruppo  Provinciale  degli  Industriali  Trebbiatori  e  il Sindacato
Provinciale  della  Federazione dei Braccianti e Salariati Agricoli -
C.G.I.L.  -,  il  Sindacato  Provinciale  della  Federazione italiana
Salariati  Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale
della  Federazione  -  U.I.L.Terra  -, e, in pari data, tra il Gruppo
Provinciale  degli Industriali Trebbiatori e il Sindacato Provinciale
della  Federazione  Nazionale  dei  Braccianti e Salariati Agricoli -
C.I.S.N.A.L. -;
  Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo
12  luglio  1960, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
esercenti trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli
Industriali  e  la  Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione
Sindacale  Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro
- C.G.I.L. -;
  Vista  la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  17  della
provincia  di  Catanzaro,  in  data  16  giugno  1961  e  n. 13 della
provincia  di  Reggio Calabria, in data 20 luglio 1961, dei contratti
sopra  indicati,  depositati  presso  il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono
stati stipulati:
    - per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 2 luglio
1960,  relativo  agli  operai  dipendenti  dalle aziende esercenti la
trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi;
    - per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 12
luglio   1960,   relativo   agli   operai  dipendenti  dalle  aziende
industriali esercenti la trebbiatura;
sono   regolati  da  norme  giuridiche  uniformi  alle  clausole  dei
contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei,  confronti  di  tutti  gli  operai considerati nei
contratti  di  cui al primo comma, dipendenti dalle imprese esercenti
la  trebbiatura  per conto terzi nelle province di Catanzaro e Reggio
Calabria.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1962
  Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 26. - VILLA