stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 novembre 1962, n. 1600

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate.

nascondi
Testo in vigore dal:  13-12-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la copertura dei propri disavanzi di bilancio, al 30 giugno 1962, gli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro della Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, dell'Arena di Verona, nonché dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 2.500.000.000.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, comunicherà alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui suddetti.