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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1600

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate.

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Testo in vigore dal: 13-12-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  copertura  dei  propri disavanzi di bilancio, al 30 giugno
1962,  gli  Enti  autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del
Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova,
del Teatro della Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del
Teatro  Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro
Regio  di  Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del
Teatro   La   Fenice   di  Venezia,  dell'Arena  di  Verona,  nonche'
dell'Istituzione  dei  concerti  dell'Accademia  nazionale  di  Santa
Cecilia,  dell'Istituzione  dei concerti del Conservatorio statale di
musica  "Pierluigi  da  Palestrina"  di  Cagliari  sono autorizzati a
contrarre  mutui  con  l'Istituto di credito delle casse di risparmio
italiane per il complessivo importo di lire 2.500.000.000.
  Il  Ministero  del  turismo  e dello spettacolo, di concerto con il
Ministero   del   tesoro,   comunichera'  alle  parti  contraenti  le
modalita',  i  termini  ed  i  limiti di somma entro i quali potranno
stipularsi i mutui suddetti.