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LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1845

Norme integrative per la costruzione, a cura dell'A.N.A.S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/1966)
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Testo in vigore dal:  12-2-1963

Art. 2


Sui ricavi netti dei mutui che l'Azienda dovrà annualmente contrarre fino alla complessiva somma di lire 180 miliardi, per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, è riservata una quota del 2,50 per cento da assegnarsi ai capitoli concernenti oneri di carattere generale, ivi compresa la corresponsione al personale di una indennità ragguagliata a quella prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada.
Agli impiegati della carriera tecnica, limitatamente al periodo in cui prestano servizio presso gli uffici speciali per i lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, viene concessa un'indennità per responsabilità professionale e per particolari disagi connessi alla conduzione dei lavori, nella misura mensile di lire 60.000, unica per tutte le qualifiche della carriera direttiva, di lire 40.000 per quelle della carriera di concetto, e di lire 20.000 per quelle della carriera esecutiva.
La quota di cui al primo comma, che per l'esercizio 1962-63 ammonta a lire quattrocentonovantanove milioni e 995.000, viene inscritta al capitolo n. 63-bis della spesa che è istituito con la seguente denominazione: "Fondo a disposizione per assegnazione ai capitoli concernenti oneri di carattere generale della quota da destinare ai medesimi, dei ricavi netti dei mutui contratti dall'Azienda per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di cui all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729".
Per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67 verranno istituiti corrispondenti capitoli "per memoria" e l'iscrizione delle relative quote avverrà con le medesime formalità indicate nel precedente articolo 1.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli concernenti gli oneri di carattere generale, la quota di cui al primo comma.