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LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1967)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  1-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevato a lire 288.500 annue.