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LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1967)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 1-2-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di
cui  all'articolo  20,  quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n.
1450, e' elevato a lire 288.500 annue.