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LEGGE 4 dicembre 1962, n. 1681

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità.

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Testo in vigore dal:  6-1-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio con un minimo di lire 10.000.

Carriera direttiva:
Servizi centrali e periferici - medici;
Servizi centrali e periferici - veterinari.

Carriera del personale ausiliario:
Servizi centrali e periferici - guardie di sanità.