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LEGGE 4 dicembre 1962, n. 1681

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità.

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Testo in vigore dal: 6-1-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della
sanita' appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo
delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non
pensionabile,  pari  a  lire  70  per  ogni  punto di coefficiente di
stipendio con un minimo di lire 10.000.

    Carriera direttiva:
      Servizi centrali e periferici - medici;
      Servizi centrali e periferici - veterinari.

    Carriera del personale ausiliario:
      Servizi centrali e periferici - guardie di sanita'.