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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1610

Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprietà rurale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1974)
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Testo in vigore dal:  14-12-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione della legge


Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila.