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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1610

Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprietà rurale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1974)
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Testo in vigore dal: 14-12-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione della legge

  Le  disposizioni  previste  dalla  presente  legge  si applicano ai
trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni
classificati  montani  ai  sensi  della legge 25 luglio 1952, n. 991,
qualunque  sia  la  loro  estensione  e  il  reddito delle particelle
fondiarie.
  Le  suddette  disposizioni  si  applicano anche ai trasferimenti di
fondi  rustici  e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando
il  loro  reddito  dominicale  non superi complessivamente le lire 36
mila.