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LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1542

Contributo per il 1959 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - U.N.R.W.A).

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Testo in vigore dal:  28-11-1962
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di lire 50 milioni quale contributo straordinario per l'anno 1959, a favore della Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).