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LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1542

Contributo per il 1959 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - U.N.R.W.A).

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Testo in vigore dal: 28-11-1962
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la concessione di lire 50 milioni quale contributo
straordinario  per  l'anno 1959, a favore della Agenzia delle Nazioni
Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).