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LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1980)
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Testo in vigore dal:  20-10-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 aprile 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico.